Tumore polmonare

Risarcimento danni

Tumore polmonare da lavoro: esposizione ad amianto e altri agenti nocivi

Il tumore polmonare da lavoro può essere determinato dall’esposizione prolungata a diversi agenti nocivi presenti nell’ambiente lavorativo. Nel contesto di Genova e delle principali realtà industriali liguri, tali esposizioni hanno riguardato non solo l’amianto, ma anche molte altre sostanze pericolose, tra cui:

- fumi di saldatura

- fumi dei motori diesel

- benzene

- ammine aromatiche

Il carcinoma polmonare è quindi una patologia che può derivare da una pluralità di fattori professionali, spesso compresenti nello stesso ambiente di lavoro.

Carcinoma polmonare: una patologia multifattoriale

A differenza del mesotelioma, il carcinoma polmonare è una malattia multifattoriale, la cui insorgenza può dipendere da:

- esposizione ad agenti nocivi sul luogo di lavoro

- abitudini personali (come il fumo)

- fattori ambientali

Questa caratteristica rende più complesso l’accertamento del nesso causale, ma non esclude il diritto al risarcimento.

Il ruolo della concausa nel tumore polmonare da lavoro

Ai fini giuridici, non è necessario dimostrare che l’attività lavorativa sia stata l’unica causa della malattia. È sufficiente che l’esposizione a sostanze nocive - tra cui l’amianto o altri agenti cancerogeni- abbia contribuito allo sviluppo del tumore anche come concausa. La giurisprudenza riconosce infatti che:

- più fattori possono concorrere all’insorgenza della patologia

- la responsabilità datoriale sussiste anche in presenza di cause concorrenti

- gli agenti nocivi possono avere effetti sinergici, amplificando il rischio

Tumore polmonare: i settori più esposti a Genova

Nel territorio di Genova, l’esposizione a sostanze cancerogene ha interessato numerosi contesti lavorativi, tra cui:

- cantieristica navale e riparazioni

- siderurgia e metallurgia

- porto e attività portuali

Nonché ulteriori ambiti quali:

- aziende petrolchimiche

- settore automotive

- ferrovie

- trasporto pubblico

- enti pubblici

- attività tecniche specializzate

L’esposizione può essere stata anche indiretta o non continuativa, ma comunque rilevante sotto il profilo causale.

Risarcimento del tumore polmonare da lavoro

Quando il tumore polmonare è riconducibile, anche solo in parte, all’esposizione lavorativa, è possibile agire per ottenere il risarcimento integrale dei danni. L’azione civile consente di ottenere il danno differenziale, che comprende:

- danno biologico

- danno morale

- danno patrimoniale

Si tratta di una tutela:

- autonoma rispetto all’INAIL

- esercitabile anche in assenza di riconoscimento della malattia professionale

- che non pregiudica eventuali prestazioni previdenziali

Diritti dei familiari

Nel caso in cui la patologia abbia determinato il decesso del lavoratore, i congiunti hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre alle ulteriori voci di danno trasmesse dal lavoratore.

Archivio sentenze

Consulta una raccolta delle sentenze più significative per il risarcimento danni da tumore polmonare.

Sent. Trib. Genova n.53/2022 del 17/03/2022

Tumore polmonare multifattoriale: oltre € 300.000 agli eredi – il fumo non esclude la responsabilità
La Corte d’Appello di Genova ha riconosciuto oltre € 300.000 per adenocarcinoma polmonare in favore degli eredi di un lavoratore esposto ad amianto, fumi e polveri nel settore siderurgico. Affermato con forza il principio che, nelle malattie multifattoriali, la responsabilità datoriale sussiste anche in presenza del fumo: il nesso causale è integrato secondo il criterio del “più probabile che non”, con sola riduzione del risarcimento per concorso di colpa.

Sent. Trib. Genova n.944/2023 del 27/03/2024

Tumore polmonare da amianto: oltre € 900.000 agli eredi per esposizione in ambito industriale
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto un risarcimento complessivo superiore a € 900.000 in favore degli eredi di un lavoratore del settore metalmeccanico/energia, deceduto per carcinoma polmonare dopo decenni di esposizione ad amianto e altre sostanze nocive. Accertata la responsabilità datoriale per esposizione massiva e prolungata senza adeguate misure di protezione, con liquidazione sia del danno hereditatis (biologico terminale e morale) sia del danno da perdita del rapporto parentale.

Sent. Trib. Genova n.1061/2019 del 19/2/2020

Tumore polmonare multifattoriale: oltre € 700.000 agli eredi – la multifattorialità non esclude la responsabilità
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto un risarcimento complessivo superiore a € 700.000 in favore degli eredi di un lavoratore della cantieristica navale, deceduto per carcinoma polmonare dopo esposizione ad amianto. Affermato con chiarezza che, nelle patologie multifattoriali, la presenza di altri fattori di rischio non esclude la responsabilità datoriale, quando l’esposizione professionale ha avuto un ruolo concausale rilevante, con liquidazione del danno hereditatis e del danno da perdita del rapporto parentale.

Sent. Trib. Genova n.579/2022 del 17/01/2023

Cantieristica navale – tumore polmonare da amianto: responsabilità anche in appalto e per esposizione diffusa
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto un risarcimento pari a € 190.887,50, limitato al solo danno iure hereditatis, in favore degli eredi di un lavoratore impiegato per decenni nella cantieristica navale, deceduto per adenocarcinoma polmonare. Accertata una esposizione prolungata e significativa ad amianto, anche in regime di appalto e in lavorazioni promiscue, con affermazione della responsabilità del committente per mancata prevenzione e protezione, nonché del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, nonostante la natura multifattoriale della patologia.

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