Infortuni in itinere

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Infortunio in itinere: cos’è

L’infortunio in itinere è l’evento lesivo che si verifica durante il percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro, oppure tra diversi luoghi di lavoro o durante gli spostamenti necessari per ragioni di servizio. La tutela è garantita dall’INAIL quando l’evento è collegato in modo diretto all’attività lavorativa.

Quando spetta la tutela INAIL

L’infortunio in itinere è indennizzabile quando:

- il percorso è normale e abituale

- lo spostamento è necessario per raggiungere il luogo di lavoro

- non vi sono interruzioni o deviazioni non giustificate

Quando non spetta

La tutela INAIL non opera in caso di:

- deviazioni o interruzioni non necessarie

- utilizzo del mezzo privato non giustificato

- comportamenti abnormi del lavoratore

Pertinenze dell’abitazione

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la tutela INAIL non copre gli eventi che si verificano all’interno delle pertinenze dell’abitazione, come ad esempio:

- scale condominiali

- cortile o garage

Uso del mezzo proprio

L’utilizzo del mezzo privato è coperto solo quando risulta necessario, ad esempio per:

- assenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici

- incompatibilità degli orari

- esigenze organizzative del lavoro

Infortunio in itinere durante la pausa pranzo

La tutela INAIL può estendersi anche agli spostamenti effettuati durante la pausa pranzo, ma solo in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il riconoscimento è possibile quando:

- non è presente una mensa aziendale o un punto ristoro interno

- lo spostamento avviene per soddisfare una necessità primaria, quale il consumo del pasto

- il tragitto è prossimo e coerente rispetto al luogo di lavoro

- non vi sono deviazioni o interruzioni per motivi personali

Non rientrano invece nella tutela gli spostamenti non necessari o voluttuari, come, ad esempio, uscire per prendere un caffè o per altre esigenze non essenziali. Anche in questi casi, la valutazione si fonda sulla sussistenza di un collegamento funzionale con l’attività lavorativa. L’infortunio deve essere denunciato e viene avviata la pratica INAIL, con acquisizione della documentazione sanitaria e lavorativa.

Indennizzo INAIL

In presenza dei requisiti, l’INAIL riconosce:

- indennità per inabilità temporanea

- indennizzo del danno biologico

- rendita vitalizia comprensiva di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Archivio sentenze

Consulta una raccolta delle sentenze più significative per il riconoscimento degli infortuni in itinere

Sent. Trib. Genova n.1212/2024 del 28/11/2024

Infortunio in itinere – rendita INAIL riconosciuta anche fuori dal luogo di lavoro e cumulabile con assicurazione privata
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il diritto alla rendita INAIL in favore di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio mentre si recava al lavoro, a seguito di caduta su pubblica via immediatamente fuori dalla propria abitazione. La sentenza afferma che l’infortunio in itinere sussiste anche se l’evento avviene nei pressi dell’abitazione, purché in connessione con il tragitto lavorativo, e chiarisce che la prestazione INAIL è cumulabile con eventuali indennizzi da assicurazioni private, trattandosi di tutele autonome e non sovrapponibili, con riconoscimento di una invalidità permanente del 40%.

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È possibile richiedere una valutazione preliminare della documentazione sanitaria e lavorativa, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.