Indebito INPS

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Indebito INPS: quando l’Istituto chiede la restituzione

L’indebito INPS si verifica quando l’Istituto ritiene di aver erogato somme non dovute e ne richiede la restituzione al beneficiario.

Le richieste possono riguardare diverse prestazioni, tra cui pensioni, prestazioni assistenziali, indennità di disoccupazione (NASpI), reddito di cittadinanza o assegno di inclusione e prestazioni di invalidità.

In molti casi, tuttavia, la richiesta di restituzione può risultare non fondata o parzialmente illegittima.

Quando l’indebito non è dovuto

Non tutte le somme richieste dall’INPS devono essere restituite.

La giurisprudenza ha chiarito che l’indebito non è ripetibile quando il percettore ha ricevuto le somme in buona fede, senza dolo o colpa grave, sulla base di un comportamento dell’INPS che ha ingenerato un legittimo affidamento.

In particolare, la protratta erogazione della prestazione da parte dell’Istituto può consolidare nel beneficiario il convincimento circa la legittima spettanza delle somme.

Errori dell’INPS e responsabilità

Le richieste di restituzione derivano spesso da errori nel calcolo delle prestazioni, errata valutazione dei requisiti o ritardi e omissioni dell’Istituto.

In tali casi, è necessario verificare se le conseguenze possano essere legittimamente poste a carico del beneficiario.

Riduzione o esclusione della restituzione

Anche quando l’indebito sussiste, è possibile ottenere la riduzione delle somme richieste, la rateizzazione del debito o, in alcuni casi, l’esclusione totale della ripetizione.

Termini e modalità di contestazione

Il provvedimento di indebito può essere contestato in sede amministrativa o giudiziale.

È fondamentale intervenire tempestivamente per evitare la definitività della richiesta e l’avvio di procedure di recupero coattivo.

Indebito INPS e prestazioni assistenziali

Particolare attenzione deve essere prestata agli indebiti relativi a prestazioni assistenziali, nei quali il requisito reddituale può variare nel tempo e l’errore può dipendere da verifiche tardive dell’INPS.

Tutela del beneficiario

In presenza di una richiesta di restituzione, è possibile verificare la legittimità del provvedimento, ricostruire la posizione reddituale e contributiva e contestare l’indebito.

Archivio sentenze

Consulta una raccolta delle sentenze più significative per le cause di indebito assistenziale

Sent. Trib. Genova n. 599/2025 del 09/08/2025

Indebito assistenziale - l’INPS non può chiedere la restituzione senza dolo del beneficiario
Il Tribunale di Genova ha dichiarato l’illegittimità della richiesta dell’INPS di restituzione di somme percepite a titolo di maggiorazioni sociali, affermando che, in materia assistenziale, non si applica automaticamente la regola della ripetizione dell’indebito. La sentenza chiarisce che, in assenza di dolo del beneficiario e in presenza di un legittimo affidamento, l’INPS può recuperare le somme solo dal momento dell’accertamento formale del venir meno dei requisiti, con esclusione delle somme precedentemente erogate.

Sent. Trib. Genova n.772/2025 del 29/07/2025

Reddito di cittadinanza – senza fissa dimora: conta la residenza effettiva, non solo quella anagrafica
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il diritto al Reddito di cittadinanza, annullando la revoca disposta dall’INPS nei confronti di un soggetto privo di stabile dimora.
La sentenza afferma che, ai fini del requisito della residenza, deve prevalere la dimora effettiva su quella anagrafica, potendo quest’ultima essere superata da prova contraria, anche in presenza di condizioni di marginalità sociale. Conseguentemente, l’INPS è stato condannato al ripristino della prestazione e alla restituzione delle somme trattenute a titolo di indebito.

Sent. Trib. Genova n.471/2025 del 24/06/2025

Indebito previdenziale – credito INPS prescritto se non correttamente contestato
Il Tribunale di Genova ha dichiarato la prescrizione della pretesa dell’INPS relativa al recupero di somme erogate a titolo di indennità ASPI. La sentenza afferma che la prescrizione non può ritenersi interrotta quando l’Istituto contesta un credito diverso da quello effettivamente preteso, chiarendo che l’atto interruttivo deve riferirsi in modo preciso al credito azionato. In mancanza, il diritto dell’INPS si estingue, con conseguente rigetto della richiesta restitutoria.

Sent. Trib. Genova n. 785/2025 del 11/08/2025

Reddito di cittadinanza – revoca illegittima e niente indebito: la residenza è quella effettiva
Il Tribunale di Genova ha annullato la revoca del Reddito di cittadinanza e la richiesta di restituzione avanzata dall’INPS, riconoscendo il diritto alla prestazione.
La sentenza afferma che il requisito della residenza deve essere valutato in base alla effettiva permanenza sul territorio, anche in presenza di periodi di formale irreperibilità anagrafica, e richiama l’illegittimità del requisito decennale, ritenuto sproporzionato dalla Corte costituzionale. Esclusa ogni dichiarazione mendace, è stata quindi negata la sussistenza dell’indebito, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute.

Sent. Trib. Genova n.1292/2024 del 17/12/2024

Indebito assistenziale (invalidità civile) – niente restituzione se l’INPS conosceva i redditi
Il Tribunale di Genova ha dichiarato l’irripetibilità dell’indebito relativo a una pensione di invalidità civile, escludendo il diritto dell’INPS alla restituzione delle somme erogate.La sentenza afferma che, in materia assistenziale, deve essere tutelato l’affidamento del beneficiario, soprattutto quando i dati reddituali erano già conosciuti o conoscibili dall’INPS tramite le proprie banche dati, escludendo ogni obbligo restitutorio in assenza di dolo. Non essendo configurabile alcuna condotta dolosa, l’indebito non può essere recuperato.

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È possibile richiedere una valutazione preliminare della documentazione ricevuta dall’INPS, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la contestazione dell’indebito.