Asbestosi e fibrosi

Risarcimento danni

Asbestosi e fibrosi polmonare: malattie da esposizione professionale

L’asbestosi e le fibrosi polmonari di origine professionale sono patologie croniche dell’apparato respiratorio causate dall’inalazione prolungata di polveri e fibre nocive.

In particolare:

- l’asbestosi è direttamente correlata all’esposizione ad amianto

- le fibrosi polmonari possono derivare anche da altri agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro

Si tratta di patologie progressive e irreversibili, che possono determinare una significativa compromissione della funzionalità respiratoria.

Asbestosi e amianto a Genova

Nel contesto di Genova e della Liguria, l’esposizione ad amianto ha interessato per decenni numerosi settori produttivi.

Tra i principali:

- cantieristica navale e riparazioni

- siderurgia e metallurgia

- porto e attività portuali

Nel porto, i lavoratori -i cosiddetti camalli- movimentavano materiali contenenti amianto, spesso in condizioni di elevata dispersione di polveri.

Fibrosi polmonare da lavoro: altri agenti nocivi

Accanto all’amianto, le fibrosi polmonari possono essere causate anche da altri agenti presenti nei luoghi di lavoro, tra cui:

- polveri industriali

- fumi di saldatura

- fumi dei motori diesel

- sostanze chimiche irritanti e cancerogene

Tali esposizioni possono determinare, nel tempo, un danno progressivo al tessuto polmonare.

Nesso causale nelle malattie polmonari professionali

Nel caso di asbestosi e fibrosi polmonare, l’accertamento del nesso causale si fonda su:

- storia lavorativa

- durata ed intensità dell’esposizione

- contesto produttivo

- valutazione medico-legale

Ai fini giuridici, è sufficiente che l’attività lavorativa abbia contribuito allo sviluppo della patologia anche come concausa.

Risarcimento del danno

In presenza di una patologia di origine professionale, è possibile agire per ottenere il risarcimento integrale dei danni.

L’azione civile consente di ottenere il danno differenziale, che comprende:

- danno biologico

- danno morale

- danno patrimoniale

Si tratta di una tutela:

- autonoma rispetto all’INAIL

- esercitabile anche in assenza di riconoscimento della malattia professionale

- che non pregiudica eventuali prestazioni previdenziali

Entità dei danni

Le patologie fibrotiche possono determinare:

- riduzione della capacità respiratoria

- limitazioni nelle attività quotidiane

- peggioramento progressivo nel tempo

I danni risarcibili sono quindi spesso rilevanti.

Diritti dei familiari

Nel caso in cui la patologia abbia determinato il decesso del lavoratore, i congiunti hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre alle ulteriori voci di danno trasmesse dal lavoratore.

Archivio sentenze

Consulta una raccolta delle sentenze più significative per il risarcimento danni da asbestosi e fibrosi

Sent. Trib. Genova n.958/2018 del 25/02/2019

Asbestosi (patologia non tumorale) – oltre € 890.000 agli eredi: il risarcimento non riguarda solo i tumori
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto un risarcimento complessivo superiore a € 890.000 in favore degli eredi di un lavoratore del settore siderurgico, esposto per decenni ad amianto e deceduto per asbestosi, patologia non tumorale. La sentenza chiarisce che anche le malattie asbesto-correlate non oncologiche possono fondare la responsabilità datoriale, in presenza di esposizione prolungata e non protetta, con liquidazione del danno iure hereditatis e del danno da perdita del rapporto parentale.

Sent. Trib. Genova n.1050/2018 del 17/12/2018

Asbestosi (patologia non tumorale) – oltre € 590.000 agli eredi per esposizione prolungata ad amianto
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto un risarcimento complessivo pari a oltre € 590.000 in favore degli eredi di un lavoratore del settore metalmeccanico, esposto per decenni ad amianto e deceduto per asbestosi, patologia non tumorale.Accertata una esposizione continuativa e non protetta, con liquidazione del danno iure hereditatis (€ 35.783,91) e del danno da perdita del rapporto parentale (€ 220.000 al coniuge ed € 170.000 per ciascun figlio), a conferma della piena responsabilità datoriale anche per patologie non oncologiche.

Sent. Trib. Genova n.606/2016 del 19/09/2016

Mesotelioma su asbestosi – responsabilità accertata e atti trasmessi alla Procura per omicidio colposo
Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore degli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico insorto su pregressa asbestosi, dopo decenni di esposizione ad amianto in ambito navale. Accertata una esposizione prolungata e non protetta, con affermazione della responsabilità datoriale secondo il criterio del “più probabile che non”; la gravità delle condotte ha inoltre determinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione del reato di omicidio colposo.

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